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CHI SIAMO
IL NOSTRO STATUTO
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE: L’associazione sportiva e turistica
Groscavallo è una libera Associazione di fatto, regolata a norma del titolo I
Cap.III, art.36 e segg. Del codice civile, della L.383/2000 nonchè del presente
Statuto e dal Regolamento Interno dell’Associazione. ARTICOLO
2 – SEDE, RAPPRESENTATIVITÀ E DURATA: L’associazione ha sede legale in
Groscavallo Successive sezioni potranno essere aperte su tutto il territorio
nazionale, con le modalità previste dal regolamento interno
dell’Associazione. ARTICOLO
3 – SCOPO SOCIALE: L’associazione
ha per oggetto l’esercizio e la promozione dell’attività sportiva, la
promozione di manifestazioni ricreative, la gestione di corsi e di centri
d’avviamento allo sport, l’organizzazione di manifestazioni e di tornei, ed
ogni altra attività sportiva in genere con l’intento di riqualificare il
territorio della val Grande di Lanzo e le sue risorse naturali, coinvolgendo gli
abitanti locali.
Corollari allo scopo principale sono:
ARTICOLO
4 – OGGETTO SOCIALE: Per il raggiungimento degli scopi
sociali, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
Per attuare i propri fini statutari l’Associazione potrà infine promuovere la costituzione di idonei enti, dei quali stabilirà gli statuti, designerà le persone che ne avranno la responsabilità, orienterà i programmi e valuterà i risultati. ARTICOLO
5 – SOCI: Possono iscriversi
all’Associazione tutti i soggetti pubblici e privati, che avendone fatta
domanda, siano stati accettati come tali secondo la procedura definita nel
regolamento interno dell’Associazione.
All’iscritto espulso è concessa la facoltà
di appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dall’adozione del
provvedimento. Il Collegio, entro
30 giorni dal ricevimento del ricorso, deve formulare, motivandole, le proprie
determinazioni. ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI: Gli organi Sociali
dell’Associazione sono costituiti da:
a) Il Congresso.
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Vicepresidente
e) Il Segretario Possono essere altresì costituiti nei termini e con le funzioni previste dal presente statuto, ove la legge lo richieda o l’Associazione decida di costituirli:
f) Il Consiglio dei Probiviri
g) Il Collegi Sindacale Nel caso di mancata costituzione, le
funzioni assegnate agli organi di cui ai commi f) e g) del presente articolo,
potranno essere svolte dal Consiglio Direttivo. Le
modalità di elezione degli organi sociali elettivi e di approvazione delle
deliberazioni degli organi sociali sono stabilite dal regolamento
dell’Associazione. ARTICOLO 7 – IL CONGRESSO: Il Congresso è il massimo organo deliberante dell’Associazione, si celebra di norma ogni 3 anni ed elegge: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. Il Congresso, inoltre, stabilisce le linee programmatiche ed operative dell’Associazione, modifica ed approva lo Statuto. Al Congresso hanno diritto di parola tutti i soci in regola con l’iscrizione. Il congresso sarà convocato e delibererà secondo le norme contenute nel regolamento interno dell’Associazione.Alle elezioni dell’Associazione potranno candidarsi tutti i soci in regola con il pagamento della quota, secondo le modalità previste dal regolamento interno. ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE Il: rappresenta legalmente l’associazione ed è garante dei diritti degli associati e del rispetto dei deliberati congressuali, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede. Il Presidente, sentito il segretario, nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio dei Probiviri e del Collegio Sindacale, ove la costituzione di questi due organi sia resa necessaria. Altri poteri possono essere attribuiti al Presidente, o delegati da e ad esso secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
ARTICOLO 9 – IL VICEPRESIDENTE: assolve i compiti del presidente, qualora quest’ultimo ne sia impossibilitato. In caso di prolungato impedimento da parte del Presidente o in caso di dimissioni, il Consiglio direttivo può decidere all’unanimità di delegare le responsabilità legate alla carica presidenziale al Vicepresidente, in caso contrario sarà convocato il Congresso.Il Vicepresidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo. ARTICOLO 10 – IL SEGRETARIO: promuove e dirige le scelte e le attività operative ed organizzative, nell’ambito di quanto deliberato dal congresso ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto. Amministra il patrimonio sociale dell’Associazione con ampi poteri ordinari, in particolare, gestisce la cassa sociale dell’Associazione e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo nazionale. In caso di dimissioni del Segretario o di suo non temporaneo impedimento il Consiglio elegge, su proposta del Presidente, il nuovo Segretario. Al fine di essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni, il Segretario, sentiti il Presidente e i Consiglieri, potrà nominare collaboratori che andranno a formare la segreteria, del cui operato sarà direttamente responsabile. ARTICOLO 11 – IL CONSIGLIO è l’organo direttivo centrale dell’Associazione. Con proprie deliberazioni approva i bilanci preventivi e consuntiva, valuta, discute e approva le relazioni e i documenti approntati dalla Segreteria nazionale, propone le linee programmatiche del Congresso, approva il regolamento interno dell’Associazione e quello congressuale, stabilisce le quote associative annuali, ed è munito, ove occorra, dei poteri di straordinaria amministrazione, d’intesa con il presidente.Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dai Consiglieri, secondo le modalità contenute nel regolamento interno.Il Consiglio è composto da 3 o 5 consiglieri, dura in carica 3 anni ed è insediato entro 3 mesi dalla data di celebrazione del Congresso. ARTICOLO 12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI: redige il bilancio,assicura la regolarità contabile dell’Associazione e la certifica dinnanzi al Congresso. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri ed elegge un presidente al suo interno. ARTICOLO 13 – IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI: esamina le proposte di adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, avanzate dal Segretario, valutata tutta la documentazione agli atti, delibera in merito. È composto da 3 o 5 consiglieri ed elegge un Presidente al suo interno. ARTICOLO 14– ENTRATE: le entrate dell’Associazione sono costituite
ARTICOLO 15–DISPOSIZIONI FINALI: per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme contenute nel regolamento e agli altri documenti interni dell’Associazione, sempre in subordine alla normativa nazionale vigente.
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