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IL NOSTRO STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE: L’associazione sportiva e turistica Groscavallo è una libera Associazione di fatto, regolata a norma del titolo I Cap.III, art.36 e segg. Del codice civile, della L.383/2000 nonchè del presente Statuto e dal Regolamento Interno dell’Associazione. I colori sociali sono il rosso amaranto e il blu.

ARTICOLO 2 – SEDE, RAPPRESENTATIVITÀ E DURATA: L’associazione ha sede legale in Groscavallo Successive sezioni potranno essere aperte su tutto il territorio nazionale, con le modalità previste dal regolamento interno dell’Associazione. L’Associazione ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta solo a seguito di delibera congressuale, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ai fini di utilità sociale. L’Associazione è apartitica e non confessionale. Non persegue fini di lucro ai sensi Testo Unico delle Imposte dei Redditi, è estranea ad ogni politica religiosa e/o razziale. Il funzionamento è basato sulle volontà democraticamente espresse dai soci.L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle direttive del CONI.

ARTICOLO 3 – SCOPO SOCIALE: L’associazione ha per oggetto l’esercizio e la promozione dell’attività sportiva, la promozione di manifestazioni ricreative, la gestione di corsi e di centri d’avviamento allo sport, l’organizzazione di manifestazioni e di tornei, ed ogni altra attività sportiva in genere con l’intento di riqualificare il territorio della val Grande di Lanzo e le sue risorse naturali, coinvolgendo gli abitanti locali. Corollari allo scopo principale sono:

  • Operare per lo sviluppo territoriale, in ambito civico, sociale e culturale.
  • Favorire l’aggregazione e la crescita individuale degli associati.
  • Divulgare tra i giovani la cultura e l’etica sportiva.
  • Promuovere un turismo consapevole e sostenibile.
  • Coinvolgere sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di interesse sociale.
  • Permettere l’incontro tra le persone.

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE: Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • Promuovere, organizzare e gestire la realizzazione e l’affidamento di strutture che svolgono le attività sociali di cui anzidetto;
  • Promuovere, organizzare e gestire dibattiti, convegni e mostre e relativi stands, seminari, e qualsiasi altro tipo di evento che serva di supporto e di completamento alle attività dell’Associazione;
  • Promuovere e realizzare opuscoli, newsletter, libri, manuali, prodotti audiovisivi e multimediali, gestire siti web per supportare attività formative, divulgative, di promozione, culturali e tecniche, finalizzate agli scopi associativi;
  • Promuovere organizzare, gestire viaggi, escursioni e ogni altra iniziativa di carattere ricreativo e turistico;
  • Promuovere organizzare e gestire iniziative sociali per il sempre migliore inserimento dei soci nel tessuto sociale;
  • Promuovere, organizzare gestire ricerche, attività di formazione informazione e comunicazione sulle tematiche societarie;
  • Stipulare convenzioni, accordi, intese con enti pubblici e privati, nonché con associazioni che abbiano le stesse finalità;
  • Aderire in Italia e all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  • Aderire ad organizzazioni, e partecipare in qualsiasi veste ad iniziative di carattere locale, nazionale o internazionale i cui fini siano coerenti con i propri.

Per attuare i propri fini statutari l’Associazione potrà infine promuovere la costituzione di idonei enti, dei quali stabilirà gli statuti, designerà le persone che ne avranno la responsabilità, orienterà i programmi e valuterà i risultati.

ARTICOLO 5 – SOCI: Possono iscriversi all’Associazione tutti i soggetti pubblici e privati, che avendone fatta domanda, siano stati accettati come tali secondo la procedura definita nel regolamento interno dell’Associazione. Le cariche associative sono gratuite; per le sue attività l’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, compatibilmente con gli obbiettivi prefissi. I Soci sono fondatori, ordinari e temporanei.  Sono fondatori coloro i quali sottoscrivono il presente atto costitutivo e sono ordinari coloro i quali si iscrivono successivamente all’Associazione nei vari organi territoriali, con apposita domanda accompagnata dalla quota sociale. I Soci temporanei sono tutti coloro che partecipano alle attività promosse dall’Associazione, la qualifica di Socio temporaneo si perde al termine dell’attività per la quale è stata data ricevuta. La domanda di iscrizione è diretta al competente organo territoriale, stabilito dal regolamento interno dell’associazione, che può esercitare il diritto di rifiuto dell’iscrizione, motivando lo stesso entro 30 giorni dalla richiesta. Può essere prodotto ricorso diretto al consiglio dei Probiviri, il cui giudizio è inappellabile. Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e del regolamento interno. Al socio posso essere rimborsate soltanto le spese sostenute per l’attività svolta, secondo le modalità fissate dal regolamento interno. La qualità di socio si perde automaticamente per dimissioni, per mancato versamento delle quote associative annue. Il consiglio direttivo può disporre, in caso di urgenza, l’espulsione di un iscritto per:

  • Violazione del presente statuto
  • Motivi disciplinari e gravi scorrettezze associative;
  • Atteggiamenti e comportamenti che possono nuocere all’Associazione.

All’iscritto espulso è concessa la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento. Il Collegio, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, deve formulare, motivandole, le proprie determinazioni. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta a maggioranza relativa e qualunque sia il numero dei votanti, è consentita la federazione all’Associazione di altre associazioni affini.

ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI: Gli organi Sociali dell’Associazione sono costituiti da:

a)       Il Congresso.

b)       Il Consiglio Direttivo

c)       Il Presidente

d)       Il Vicepresidente

e)       Il Segretario

Possono essere altresì costituiti nei termini e con le funzioni previste dal presente statuto, ove la legge lo richieda o l’Associazione decida di costituirli:

f)         Il Consiglio dei Probiviri

g)       Il Collegi Sindacale

Nel caso di mancata costituzione, le funzioni assegnate agli organi di cui ai commi f) e g) del presente articolo, potranno essere svolte dal Consiglio Direttivo. Le modalità di elezione degli organi sociali elettivi e di approvazione delle deliberazioni degli organi sociali sono stabilite dal regolamento dell’Associazione. Per lo svolgimento delle attività, il regolamento interno dell’Associazione può, altresì, prevedere altri organi funzionali territoriali.

ARTICOLO 7 – IL CONGRESSO: Il Congresso è il massimo organo deliberante dell’Associazione, si celebra di norma ogni 3 anni ed elegge: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. Il Congresso, inoltre, stabilisce le linee programmatiche ed operative dell’Associazione, modifica ed approva lo Statuto. Al Congresso hanno diritto di parola tutti i soci in regola con l’iscrizione. Il congresso sarà convocato e delibererà secondo le norme contenute nel regolamento interno dell’Associazione.Alle elezioni dell’Associazione potranno candidarsi tutti i soci in regola con il pagamento della quota, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE Il: rappresenta legalmente l’associazione ed è garante dei diritti degli associati e del rispetto dei deliberati congressuali, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede. Il Presidente, sentito il segretario, nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio dei Probiviri e del Collegio Sindacale, ove la costituzione di questi due organi sia resa necessaria. Altri poteri possono essere attribuiti al Presidente, o delegati da e ad esso secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

ARTICOLO 9 – IL VICEPRESIDENTE: assolve i compiti del presidente, qualora quest’ultimo ne sia impossibilitato.  In caso di prolungato impedimento da parte del Presidente o in caso di dimissioni, il Consiglio direttivo può decidere all’unanimità di delegare le responsabilità legate alla carica presidenziale al Vicepresidente, in caso contrario sarà convocato il Congresso.Il Vicepresidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 – IL SEGRETARIO: promuove e dirige le scelte e le attività operative ed organizzative, nell’ambito di quanto deliberato dal congresso ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto. Amministra il patrimonio sociale dell’Associazione con ampi poteri ordinari, in particolare, gestisce la cassa sociale dell’Associazione e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo nazionale. In caso di dimissioni del Segretario o di suo non temporaneo  impedimento il Consiglio elegge, su proposta del Presidente, il nuovo Segretario. Al fine di essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni, il Segretario, sentiti il Presidente e i Consiglieri, potrà nominare collaboratori che andranno a formare la segreteria, del cui operato sarà direttamente responsabile.

ARTICOLO 11 – IL CONSIGLIO è l’organo direttivo centrale dell’Associazione.   Con proprie deliberazioni approva i bilanci preventivi e consuntiva, valuta, discute e approva le relazioni e i documenti approntati dalla Segreteria nazionale, propone le linee programmatiche del Congresso, approva il regolamento interno dell’Associazione e quello congressuale, stabilisce le quote associative annuali, ed è munito, ove occorra, dei poteri di straordinaria amministrazione, d’intesa con il presidente.Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dai Consiglieri, secondo le modalità contenute nel regolamento interno.Il Consiglio è composto da 3 o 5 consiglieri, dura in carica 3 anni ed è insediato entro 3 mesi dalla data di celebrazione del Congresso.

ARTICOLO 12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI: redige il bilancio,assicura la regolarità contabile dell’Associazione e la certifica dinnanzi al Congresso. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri ed elegge un presidente al suo interno.

ARTICOLO 13 – IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI: esamina le proposte di adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, avanzate dal Segretario, valutata tutta la documentazione agli atti, delibera in merito.  È composto da 3 o 5 consiglieri ed elegge un Presidente al suo interno.

ARTICOLO 14– ENTRATE: le entrate dell’Associazione sono costituite

  • Dalle quote sociali
  • Dai contributi e dalle erogazioni dei soci e dei privati
  • Dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, commerciali e produttive marginali e strumentali, svolte sotto qualsiasi forma
  • Dai contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti
  • Da donazioni e lasciti testamentari
  • Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciti o successioni di soci, di terzi, di Enti o società.

ARTICOLO 15–DISPOSIZIONI FINALI: per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,  si rimanda alle norme contenute nel regolamento e agli altri documenti interni dell’Associazione, sempre in subordine alla normativa nazionale vigente.